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Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione dei
corsi di dottorato di ricerca
Art.
1 Istituzione dei dottorati di ricerca
1.Presso
l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" possono
essere istituiti corsi di dottorato di ricerca. Essi costituiscono
parte integrante dell'offerta didattica di terzo livello
dell'Università.
2.
Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non può
essere inferiore a 3. Le tematiche scientifiche e le relative
denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al
contenuto di un settore scientifico-disciplinare o di una
aggregazione di più settori.
3.
I corsi sono istituiti con decreto del Rettore, su proposta delle
Facoltà interessate o dei Dipartimenti e previo parere
favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
Nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento, la proposta
dovrà specificare i requisiti di ammissione, le modalità
di svolgimento del corso, le strutture utilizzabili, la disponibilità
di un congruo numero di docenti notoriamente qualificati per la
specifica ed originale produzione scientifica, le eventuali proposte
di convenzione e di accordi nazionali ed internazionali, l'ammontare
del contributo per l'accesso e la frequenza, il numero di
partecipanti, il numero di dottorandi esonerati (totalmente o
parzialmente) dai contributi per l'accesso e la frequenza, il
numero di borse di studio, il centro di spesa presso il quale il
corso avrà la sede amministrativa e la sede delle attività
didattiche.
4.
Con decreto rettorale, le indicazioni di cui sopra vengono confermate
negli anni successivi a quello di istituzione, salvo diversa
indicazione del Collegio dei docenti.
Art.2
Obbiettivi formativi e programma di studi
1.
I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le
competenze necessarie per esercitare, presso università, enti
pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta
qualificazione. Essi consistono nella frequenza di corsi avanzati e
nello svolgimento di programmi di ricerca individuali e/o in
collaborazione, a carattere anche interdisciplinare, secondo le
modalità definite dal Collegio dei docenti dello specifico
corso di dottorato.
Art.3
Organi dei corsi di dottorato di ricerca e relativi compiti
1.
Organi del corso sono: (a) il Coordinatore, (b) il Collegio dei
docenti e (c) il Rappresentante dei dottorandi.
2.
Il Collegio dei docenti è composto di massima da non più
di nove docenti universitari designati dal Consiglio o dai Consigli
di Facoltà o di Dipartimento rispettivi ed elegge, a scadenza
quadriennale, il proprio Coordinatore tra i professori di ruolo a
tempo pieno componenti il collegio medesimo. Il Collegio dei docenti
ha compiti di indirizzo programmatico, sovraintende alle attività
didattiche e di ricerca del corso e determina, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti interni ed
esterni, le spese per seminari, conferenze e convegni, ed ogni altro
costo di gestione, predisponendo preventivamente un piano di spese.
Il Collegio dei docenti può attivare convenzioni con lo Stato,
la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e privati ed in
particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza scopo di
lucro, con i quali può instaurare rapporti di collaborazione
anche al di fuori delle convenzioni. Il Collegio dei docenti
delibera, in particolare, alla fine di ogni anno di corso
l'ammissione degli iscritti all'anno di corso successivo o
all'esame finale sulla base delle prove di esame eventualmente da
questi sostenute e/o sulla base di particolareggiate relazioni sulla
loro attività di studio e ricerca.
3.
Il Coordinatore ha la responsabilità didattica e scientifica
del corso, ne sovraintende il funzionamento, coordina le attività
e cura i rapporti esterni. Il Coordinatore attesta ed autorizza tutti
gli atti di gestione anche inerenti la liquidazione delle spese. Il
Coordinatore redige la relazione particolareggiata sullo stato del
corso di cui all'art.13.
4.
Il Rappresentante degli iscritti viene eletto annualmente fra tutti
gli iscritti al corso e partecipa, con funzioni consultiva, alle
riunioni del Consiglio del centro di spesa presso il quale il corso
ha la propria sede amministrativa e la sede delle attività
didattiche.
Art.
4 Durata dei corsi
1.
La durata dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca non
può essere inferiore a tre anni accademici per i dottorandi a
tempo piemo e a cinque anni per i dottorandi a tempo parziale.
Art.
5 Modalità di ammissione ai corsi
1.
Possono presentare domanda di ammissione al corso i cittadini
italiani o stranieri che siano in possesso della laurea o che
conseguiscano entro la data dell'esame di ammissione la laurea o
titolo equipollente o, in ogni caso, giudicato equivalente dalla
commissione per l'esame di ammissione.
2.
L'ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base di titoli
presentati e di una prova orale e/o scritta, a giudizio insindacabile
di una commissione nominata con decreto del Rettore e composta dal
Coordinatore del corso (o da un suo delegato) e da
altri due membri scelti tra i professori appartenenti al
Collegio dei docenti. Il Rettore provvede, altresì, alla
nomina di due supplenti. Al termine della prova d'esame la
commissione compila una graduatoria generale di merito.
In
caso di rinuncia degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
3.
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione
interuniversitaria internazionale la Commissione e le modalità
di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi
stessi
4.
L'Università assicura la pubblicità degli atti delle
procedure di valutazione.
Art.
6 Modalità di conferimento del titolo
1.
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale che può essere ripetuto una
sola volta. L'Università, a richiesta degli interessati,
ne certifica il conseguimento. L'Università assicura inoltre
la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi
compresi i giudizi sui singoli candidati. Successivamente al rilascio
del titolo, l'Università provvede al deposito di copia della
tesi di dottorato presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
2.
Il titolo di dottore di ricerca è conferito con decreto del
Rettore su proposta della Commissione di cui al comma 4.
3.
La tesi di dottorato può essere redatta, previa autorizzazione
del collegio dei docenti, anche in lingua straniera.
4.
La valutazione della tesi di dottorato è demandata ad
una commissione nominata dal Rettore, su indicazione del Collegio dei
docenti. Tale Commissione è composta da tre docenti
universitari italiani o stranieri di cui non più di uno sia
componente del Collegio dei docenti. Nel caso di dottorati istituiti
a seguito di accordi internazionali, la commissione è
costituita secondo le modalità previste dagli accordi stessi.
5.
Le commissioni giudicatrici sono convocate dal Rettore non oltre il
trentesimo giorno successivo alla presentazione della tesi di
dottorato e sono tenute a concludere improrogabilmente le valutazioni
entro i successivi due mesi. Le eventuali dimissioni dei componenti
delle commissioni, adeguatamente motivate, acquistano efficacia
all'atto dell'accoglimento da parte del Rettore.
6.
Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la commissione abbia
concluso i sui lavori, il Rettore può decretarne
la decadenza nominando una nuova Commissione. Qualora il
ritardo sia dovuto a fatto od impedimento di uno o più
componenti la sostituzione riguarda soltanto tali componenti.
Art.
7 Risorse finanziarie
1.
Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del corso
sono costituite, oltre che dai fondi di funzionamento erogati
dall'Ateneo, dal 90 per cento dei contributi per l'accesso e la
frequenza di cui all'art.9 nonchè dal 90 per cento dei
contributi derivanti da eventuali convenzioni con soggetti estranei
all'amministrazione universitaria.
2.
Il Collegio dei docenti può stabilire un compenso per i
docenti esterni. Per i docenti interni può essere stabilito un
compenso qualora superino i limiti dell'impegno orario complessivo
previsto per i professori ed i ricercatori dalle rispettive norme,
previa dichiarazione in tal senso del docente interessato. Può
essere altresì previsto dal Collegio dei docenti un compenso
per la documentata attività di organizzazione e gestione del
corso di dottorato.
3.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse
disponibili, contratti di diritto privato con qualificati studiosi ed
esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.
Il
Collegio dei docenti, annualmente, può definire l'ammontare
del contributo per l'accesso la frequenza e può disporre
l'esonero (totale o parziale) dai contributi per l'accesso e la
frequenza e può attivare borse di studio, anche in variazione
di quanto inizialmente previsto nella proposta di istituzione del
corso di dottorato.
Art.
8 Procedure contabili
1.
Al bilancio di Ateneo è destinato il 10 per cento dei
contributi per l'accesso e la frequenza, oltre la quota per
l'assicurazione obbligatoria, nonchè il 10 per cento dei
contributi derivanti da eventuali convenzioni con soggetti estranei
all'amministrazione universitaria. La restante quota viene
trasferita dalla Ragioneria al centro di spesa presso il quale il
corso ha la propria sede amministrativa.
Art.
9 Contributo per l'accesso e la frequenza
1.
Gli iscritti sono tenuti al pagamento di un contributo per l'accesso
e la frequenza. I titolari di borsa di studio sono esonerati dal
versamento del contributo di iscrizione e frequenza. Tutti gli
iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono comunque tenuti al
versamento del premio assicurativo per la copertura di infortuni e
per responsabilita` civile contro terzi fissato annualmente dagli
organi collegiali dell'Ateneo.
2.
L'esonero (totale o parziale) dal contributo per l'accesso e la
frequenza può essere annualmete disposto dal Collegio dei
docenti previa valutazione comparativa del merito e, in caso di
parità di merito, in base alla valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del
consiglio dei ministri del 30 aprile 1997, e successive integrazioni
e modificazioni. In particolare, l'esonero parziale del contributo
per l'accesso e la frequenza può essere disposto per gli
anni di corso successivo al primo per i dottorandi che intendano
frequentare il corso a tempo parziale.
Art.
10 Borse di studio
1.
Ad un numero di iscritti, che può essere rideterminato
annualmente dal Consiglio dei docenti, e pari o superiore, in ogni
caso, alla metà del numero dei partecipanti, sono erogate
borse di studio previa valutazione comparativa del merito e in caso
di parità di merito, in base alla valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del
consiglio dei ministri del 30 aprile 1997, e successive integrazioni
e modificazioni.
2.
Le borse di studio sono assegnate, in generale, dalla commissione per
l'esame di ammissione al momento del completamento delle procedure
di ammissione al corso. Nel caso di borse di studio assegnabili in
anni successivi al primo, l'assegnazione è fatta dal
Collegio dei docenti.
3.
Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al
presente articolo possono essere oltre che a totale o parziale carico
dell'Ateneo, anche a carico totale o paziale di enti esterni sulla
base di convenzioni. In tale ultimo secondo caso il cofinanziamento
della borsa di studio ammonta al 50% del totale.
4.
L'importo delle borse di studio può, per i dottorandi che si
recano all'estero, essere aumentato anche per periodi inferiori ad un
anno fino ad un massimo del 50% della borsa di studio.
5.
I titolati di borse di studio e gli iscritti hanno l'obbligo di
frequentare i corsi di dottorato e di compiere attività di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture all'uopo destinate.
Il Collegio dei docenti, dandone tempestiva comunicazione al Settore
Dottorati dell'Ateneo, può disporre l'esclusione dal corso con
l'eventuale decadenza della borsa di studio dei dottorandi che
sospendano l'attività di ricerca, di studio o la frequenza
delle lezioni e/o dei seminari per un periodo superiore a trenta
giorni.
6.
Il collegio docenti può, inoltre, escludere dal corso i
dottorandi previa verifica dei risultati conseguiti. I dottorandi
possono sospendere il dottorato di ricerca per un periodo non
superiore ad un anno per maternità e servizio militare e non
superiore a due anni per grave e documentata malattia.
9.
I posti eventualmente resi disponibili da esclusioni o rinunce
possono essere coperti, dal Collegio dei Docenti, attingendo dalla
graduatoria di merito del concorso.
10.
I titolari di borse di studio fermi restando i loro doveri possono
svolgere altre attività retribuite giudicate compatibili dal
Collegio dei Docenti, fino alla concorrenza di un reddito complessivo
personale lordo di lire 18 milioni, pena la decadenza del godimento
della borsa.
11.
Le borse di studio di cui al presente articolo non possono essere
cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite,
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di
formazione o di ricerca dei titolari delle borse.
12.
Le borse di studio non danno, in ogni caso luogo a valutazioni
giuridiche ed economiche ai fini di carriera.
Art.
11 Attività di supporto alla didattica
1.
L'attività di insegnamento costituisce parte integrante del
processo formativo dei dottorandi. Conseguentemente, a partire dal
secondo anno di corso, le Facoltà, con apposita delibera,
possono affidare agli iscritti ai corsi di dottorato una limitata
attività di supporto alla didattica, tanto all'interno
dei corsi di dottorato quanto all'interno dei corsi di diploma o di
laurea. Tale attività, autorizzata dal Coordinatore del corso,
non dovrà in ogni caso, compromettere l'attività di
formazione alla ricerca. La collaborazione didattica deve intendersi
come facoltativa e non dà luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli universitari. Pur essendo, in linea di
principio, gratuita essa può dar luogo all'esonero dal
pagamento del contributo per l'accesso e la frequenza.
Art.
12 Incompatibilità
1.
Gli iscritti al dottorato di ricerca possono svolgere periodi di
formazione presso Università o istituti di ricerca italiani o
stranieri per un periodo non superiore ad un anno. Tale limite non si
applica in presenza di accordi internazionali.
2.
L'iscrizione ai corsi di dottorato è incompatibile, pena
l'esclusione dal corso, con l'iscrizione ad altri corsi di
dottorato presso altra università o istituto di ricerca
italiano o straniero.
Art.
13 Valutazione
1.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, e
successivamente a scadenza annuale ed entro il 31 dicembre di ogni
anno, il Coordinatore farà pervenire all'ufficio competente
dell'Università una particolareggiata relazione sulla
situazione del corso. Detta relazione dovrà riportare, fra
l'altro e per l'ultimo quinquennio, le date effettive di inizio
dei corsi e le modalità del loro svolgimento, informazioni
circa l'attività didattica e di ricerca e circa le
ammissioni degli iscritti agli anni successivi al primo, informazioni
circa i tassi di conseguimento del titolo e gli sbocchi
occupazionali. Alla relazione dovrà essere allegata una
valutazione scritta della situazione del corso redatta dal
Rappresentante dei dottorandi.
2.
Il Rettore procederà annualmente alla ripartizione dei fondi
destinati alle borse di studio ed al funzionamento dei corsi di
dottorato, facendo esplicito riferimento alla valutazione comparativa
dei corsi quale emergerà dalla relazione menzionata nel comma
precedente.
Art.
14 Abbreviazioni di corso
1.Il
collegio dei docenti può abbreviare, al massimo di un anno, la
durata del corso agli studenti che, risultati vincitori del concorso
di ammissione, abbiano conseguito un titolo di studio post-laurea
specialistico giudicato affine e pertinente dal collegio stesso e che
sia conseguente a studi di durata almeno annuale.
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